L' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

La riforma del terzo settore Legge 117 del 2017 in un solo testo regola tutte le tipologie di organizzazioni, associazioni, imprese sociali, cooperative denominate “Enti del Terzo settore (Ets)”. Nasce, così, una definizione comune per soggetti diversi dalle aziende perchè questi Enti sono "non profit" cioè l'avanzo di gestione non può essere distribuito tra i soci ma riutilizzato per continuare le attività dell'Ente stesso.

Si tratta di associazioni, fondazioni o altri enti di carattere privato, che svolgono una o più attività di interesse generale (un elenco di 26 aree di intervento centrali per la vita delle comunità) in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Sono tutti iscritti al registro unico nazionale del terzo settore denominato Runts e che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza scopo di lucro.

Al centro del terzo settore, lo svolgimento di attività di interesse generale, AIG un elenco, aggiornabile, che mette ordine nelle attività consuete del non profit cioè dalla sanità all’assistenza, dall’istruzione all’ambiente e ne aggiunge alcune emerse negli ultimi anni come, agricoltura sociale, legalità, commercio equo e molto altro.

Centrale il ruolo del volontariato negli Ets, che diventa elemento caratterizzante di tutto il sistema. Un intero capitolo della normativa e precisamente l'art 17 è dedicato proprio alla sua promozione, un impegno per tutta la società e anche per i giovani che devono sviluppare esperienza pratica. 

L’associazione di promozione sociale (Aps) è una categoria di ente del terzo settore costituita in forma di associazione, che svolge attività di interesse generale a favore dei propri associati in forma esclusiva o meno e dei loro familiari e di tutte quelle persone che si iscrivono all'associazione. Si avvale prevalentemente dell’attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, deve essere costituita da un numero minimo di 7 persone fisiche o di 3 Aps.

Le Aps, come tutti gli Ets, devono svolgere attività di interesse generale in modo esclusivo o prevalente.

Possono poi svolgere:

attività diverse, in modo secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

attività di raccolta fondi in generale;

attività di raccolta fondi speciali svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità di mercato: vendita senza intermediari di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fine di sovvenzione;

gestione del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare;

somministrazione di alimenti e bevande, organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, anche a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, se si tratta di associazioni iscritte all’apposito registro per le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal ministero dell’Interno.

Le Aps devono svolgere le proprie attività di interesse generale avvalendosi principalmente di volontari, i quali non possono essere in nessun caso retribuiti ma solo rimborsando le spese di trasporto o di altra natura, possono ricorrere a lavoratori, dipendenti, autonomi o di altra natura, che possono essere anche associati dell’ente, solo nel caso in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dell’attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità dell’organizzazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori non può superare il 50% del numero di volontari (non più di 5 persone retribuite ogni 10 volontari, ad esempio) o il 5% del numero dei soci (non più di 5 persone retribuite ogni 100 associati). Se questo requisito viene meno, entro un anno è possibile reintegrare la base associativa o iscriversi in un’altra sezione del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Trascorso tale termine, l’ente viene direttamente cancellato dal Runts. Le Aps si differenziano dalle organizzazioni di volontariato (Odv) in considerazione dei destinatari delle attività svolte: le Odv devono infatti rivolgere la propria attività prevalentemente nei confronti di soggetti terzi.

Per tutti gli Ets la normativa vigente individua esattamente una serie di attività qualificate come “non commerciali” e per le Aps, sono considerate non commerciali:

- le attività istituzionali svolte dietro corrispettivo specifico nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;

- le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e a familiari e ai conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, se in attuazione di scopi istituzionali:

- la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale da bar ed esercizi similari, l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici quando sono attività strettamente complementari alle attività istituzionali;

 

 

E' possibile visionare la normativa completa al seguente link

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 - Normattiva

 

 

 

 

 

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