IL VOLONTARIATO LEGGE 117 DEL 2017 ART 17

La riforma del terzo settore Legge 117 del 2017 in un solo testo regola tutte le tipologie di organizzazioni, associazioni, imprese sociali, cooperative denominate “Enti del Terzo settore (Ets)”. Nasce, così, una definizione comune per soggetti diversi dalle aziende perchè questi Enti sono "non profit" cioè l'avanzo di gestione non può essere distribuito tra i soci ma riutilizzato per continuare le attività dell'Ente stesso. La disciplina in tema di volontariato è un elemento comune a tutti gli enti de Terzo settore che decidano di avvalersi di volontari nello svolgimento delle loro attività. In particolare, il volontario è definito come un soggetto che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche attraverso un ente del Terzo settore (Ets), mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà o necessità di formazione per i giovani. Non è indispensabile che il volontario sia anche associato dell’ente: il codice chiarisce che anche un non associato può essere volontario. Rispetto alle precedenti disposizioni in tema di volontariato, il codice del Terzo settore fa sicuramente un riferimento più esplicito al fatto che l’azione di volontariato sia rivolta ad offrire risposte ai bisogni della comunità nel complesso. Le disposizioni del codice concernenti il volontariato non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all’estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività per il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività può rimborsargli unicamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo.

 

ATTENZIONE AL RIMBORSO SPESE

Ai fini del rimborso, è ammissibile anche un’autocertificazione, purché i rimborsi non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Quello appena menzionato è il cosiddetto “rimborso autocertificato”, per il quale non è necessario che il volontario presenti all’ente i documenti giustificativi delle spese sostenute: questi ultimi però devono comunque esserci e, in caso di controllo, il volontario li deve presentare. Il “rimborso autocertificato” non costituisce quindi un rimborso spese forfettario, il quale è vietato espressamente dal codice.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) sono le due tipologie di enti del terzo settore che si avvalgono obbligatoriamente di volontari: il codice del Terzo settore prevede infatti che esse debbano svolgere le proprie attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Sia le Odv che le Aps possono comunque avvalersi di persone retribuite ma l’attività di volontariato deve rimanere prevalente. Nelle Odv il numero di lavoratori (dipendenti, autonomi o di altra natura) non può superare il 50% del numero di volontari (non più di 5 persone retribuite ogni 10 volontari, ad esempio). 

Nelle imprese sociali il volontariato è ammesso, ma può essere utilizzato solo in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. In ogni caso, il numero dei volontari impiegati nell’attività d’impresa, dei quali l’impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari sono obbligati ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Inoltre, sono tenuti a predisporre un registro dei volontari non occasionali e devono garantirne la tenuta. Viene inoltre esteso a tutti gli enti del Terzo settore, che si avvalgono delle attività di volontari, l’obbligo di tenuta del relativo registro parallelamente all’obbligo di assicurazione degli stessi.

 

 

 

 

Per conoscere in dettaglio la normativa completa è possibile leggere l'intero argomento

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 17, 18, 19, 32, 35

 

 

 

 

 

 

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