LA REGISTRAZIONE DEI FATTI IN CONTABILITA'

La rilevazione puo` essere definita come la sistematica osservazione della realta` interna ed esterna all’attività, rivolta alla determinazione qualitativa e quantitativa, alla classificazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative alle operazioni e ai fenomeni del territorio.

Gli scopi della rilevazione sono fondamentalmente i seguenti:

- la raccolta e l’elaborazione dei dati necessari alla programmazione delle l’attivita`;

- il controllo dello svolgimento della gestione, cosı` da riuscire a percepire in modo tempestivo le divergenze tra gli andamenti programmati e i risultati che si stanno effettivamente ottenendo, per intervenire con opportune azioni a ‘‘correggere’’, se possibile, eventuali scostamenti negativi;

- la determinazione e la rappresentazione – attraverso appositi documenti – dei risultati conseguiti, entrate e uscite finanziarie e con riferimento a un intero anno o trimestrale, sia quelli di singole operazioni o di singoli rami o aree di progetto;

L’oggetto della rilevazione e` costituito dai fatti di gestione e dai fenomeni del territorio che possono essere espressi in quantita` fisiche oppure in quantita` monetarie (o valori). I fatti di gestione, inoltre, sono considerati sotto molteplici aspetti, i principali dei quali sono:

- l’aspetto finanziario, che considera le variazioni che le operazioni di gestione producono sugli elementi finanziari (denaro e altre disponibilita` liquide);

- l’aspetto economico, che considera gli effetti che le operazioni producono in termini di acquisto e di proventi;

La rilevazione consiste in scritture, registrazioni e annotazioni su registri, moduli, ecc., e serve a conservare ‘‘traccia’’ dei fatti di gestione. Essa prende avvio dai documenti originari, cioe` dai documenti che si formano ‘‘all’origine’’ delle varie operazioni, come ad esempio i documenti di trasporto, le fatture di acquisto, le ricevute per le donazioni, gli assegni, ecc.

 

PERCHE’ UNO SCHEMA DI BILANCIO PER GLI ETS?

Il Terzo Settore ha manifestato la necessità di disporre di bilanci adeguati che tengano conto, da una parte, della necessità di perseguire l’economicità, l’efficacia e l’efficienza della gestione e, dall’altra parte, delle caratteristiche che li differenziano dalle società commerciali la redazione di modelli di bilancio specifici per il non profit risponde, inoltre, all’esigenza dei terzi interessati ad avere informazioni circa l'attività delle particolari gestioni.

Art 5. Gli enti del Terzo settore, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio.

 

LA GESTIONE DELLA CONTABILITÀ È UGUALE PER TUTTI GLI ENTI DEL TERZO SETTORE?

Art. 13 Scritture contabili e bilancio

1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.

5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile.

6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore. 

 

E' possibile visionare la normativa completa al seguente indirizzo

 

 

 

 

 

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