ATTO COSTITUTIVO E STATUTO ART 21 e 22DLGS 117/2017

Articolo 21 - L'atto costitutivo di un Ente

 

1. L'atto costitutivo deve  indicare  la  denominazione  dell'ente; l'assenza di scopo di lucro e le finalita' civiche, solidaristiche  e di utilita' sociale perseguite; l'attivita' di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale; la sede legale il patrimonio  iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della  personalita'  giuridica; le norme  sull'ordinamento,  l'amministrazione  e  la  rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;  i requisiti per l'ammissione di nuovi associati,  ove  presenti,  e  la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalita' perseguite e l'attivita' di interesse  generale  svolta; la nomina dei primi componenti degli organi  sociali  obbligatori  e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione  legale  dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in  caso  di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista. 

 

2.  Lo  statuto  contenente  le  norme  relative  al  funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante  dell'atto  costitutivo.  In  caso  di  contrasto  tra  le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto  prevalgono  le seconde. 

 

Art. 22 Acquisto della personalita' giuridica 

 

  1. Le associazioni e le fondazioni del Terzo  settore  possono,  in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio  2000, n. 361, acquistare la personalita'  giuridica  mediante  l'iscrizione nel registro  unico  nazionale  del  Terzo  settore  ((ai  sensi  del presente articolo.)). 

  ((1-bis. Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore gia' in possesso della  personalita'  giuridica  ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361,  che  ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai  sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle  persone giuridiche di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10 febbraio  2000,  n.  361  e'  sospesa  fintanto  che  sia  mantenuta l'iscrizione nel registro unico  nazionale  del  Terzo  settore.  Nel periodo di sospensione, le predette  associazioni  e  fondazioni  non perdono  la  personalita'  giuridica  acquisita  con  la pregressa iscrizione e non si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  citato decreto  del  Presidente  della   Repubblica   n.   361   del   2000. Dell'avvenuta  iscrizione  al  registro  unico  nazionale  del  Terzo settore nonche'  dell'eventuale  successiva  cancellazione,  e'  data comunicazione,  da  parte  dell'ufficio  di   cui   all'articolo   45 competente, entro  15  giorni,  alla  Prefettura  o  alla  Regione  o Provincia autonoma competente.)) 

 

2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo  settore,  o  la  pubblicazione  di  un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo  settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla  legge  per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle  disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura  di  ente  del  Terzo settore, nonche' del patrimonio  minimo  di  cui  al  comma  4,  deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti  giorni  presso il competente ufficio del registro unico nazionale  del  Terzo  settore, richiedendo l'iscrizione  dell'ente.  L'ufficio  del  registro  unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarita' formale  della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso. 

 

3. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne da'  comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine  di  trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o gli amministratori o,  in  mancanza  ciascun  associato,  nei  trenta giorni successivi al  ricevimento  della  comunicazione  del  notaio, possono domandare all'ufficio del  registro  competente  di  disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.  Se  nel termine  di  sessanta  giorni  dalla  presentazione della domanda l'ufficio del  registro  non  comunica  ai  richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata. 

 

4. Si  considera  patrimonio minimo per il conseguimento della personalita' giuridica una somma liquida e disponibile non  inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le  fondazioni. Se tale patrimonio e' costituito da beni diversi dal denaro, il  loro valore deve risultare da una relazione  giurata,  allegata  all'atto costitutivo, di un revisore legale o di  una  societa'  di  revisione legale iscritti nell'apposito registro. 

 

5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui  al  comma  4  e' diminuito di oltre un terzo in conseguenza di  perdite,  l'organo  di amministrazione, e nel caso di sua inerzia,  l'organo  di  controllo, ove nominato, devono senza  indugio,  in  un'associazione,  convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la  trasformazione,  la prosecuzione  dell'attivita'  in  forma di associazione  non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente. 

 

6. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione  nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento di iscrizione e' regolato ai sensi dei commi 2 e 3.

 

7. Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come  persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente  risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio. 

 

 

 

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