I RIMBORSI SPESE DEI VOLONTARI ART 17 DLGS 117

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, al volontario possono essere rimborsate dall'ente, tramite il quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario cioè con una somma fissa mese per mese e che non sono state realmente sostenute ma solo stimate. 

I requisiti delle spese rimborsabili:

- effettivamente sostenuti con documentazione e prova

- entro limiti massimi stabiliti dall'ente

- rispetto delle condizioni stabilite dall'ente 

- serve un Regolamento scritto dall'Ente della possibilità e della procedura di richiesta rimborso spese da parte dei volontari e dei termini di presentazione. Il Regolamento deve essere approvato in assemblea.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione purchè:

- non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, si sconsiglia di raggiungerli a tutti i costi come limite di spesa

- l'organo sociale competente lo abbia regolamento con disposizioni su tipologie di spese e attività di volontariato per cui è ammessa questa modalità di rimborso

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Per approfondire l'argomento cliccate Cantiereterzosettore

Un adempimento da rispettare è il Registro dei Volontari (si suggerisce il Registro della Buffetti) dove verranno inseriti tutti i dati del volontario come nome e cognome, codice fiscale, data di nascita, indirizzo, città, data di inizio del volontariato, tale registro fa fatto vidimare dall'Ufficio Comunale su appuntamento.

Per informazioni sulla vidimazione sulla città clicca Bologna

Si ricorda inoltre che i volontari devono essere assicurati per gli infortuni e malattia.

 

 

 

 

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